BOLLETTINO

Mete aperte

(emergenza Covid-19)

Dove si può viaggiare

Viaggiare non è vietato! In alcuni Paesi è possibile viaggiare dall’Italia, ma occorre conoscere e rispettare regole precise per la sicurezza di tutti, che sono diverse a seconda del paese. Ricordiamo che spesso i nuovi regolamenti cambiano giorno per giorno, per le informazioni sempre aggiornate in tempo reale VAI SUL SITO DI VIAGGIARE SICURI

CERTIFICAZIONE VERDE: cos’è, come richiederla e a cosa serve?

Con il DPCM del 17/06/2021 è stata approvata la Certificazione verde COVID-19. Si tratta di una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Dal 01/07/2021 la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

VAI ALL’ARTICOLO DEDICATO A ALLA CERTIFICAZIONE VERDE

ITALIA: per viaggiare serve il Green Pass?

Ricordiamo che sul territorio italiano ci si può spostare liberamente tra regioni e province autonome che si trovano in zona gialla o bianca, senza dover esibire il Green Pass, alcun tampone negativo, né il certificato di vaccinazione, o documento che attesti la guarigione dal Covid-19.

  • Per gli spostamenti in auto o mezzi propri non è richiesto nessun tipo di certificazione se le regioni o province autonome sono in zona bianca o gialla;
  • Per gli spostamenti in aereo, pullman o treni a lunga percorrenza è richiesto il Green Pass. Alcune compagnie aeree potrebbero richiedere un modulo di autocertificazione integrativo che dichiari lo spostamento, di non presentare sintomi riconducibili al Covid, e di non essere stato in contatto con persone infette

VAI ALL’ARTICOLO DEDICATO AI TRASPORTI

In tutta Italia, per prendere i mezzi di trasporto pubblico o privato di linea serve, dal prossimo 10 gennaio 2022, il super green pass. Fino al 9 gennaio, è sufficiente anche una certificazione base, quindi ottenuta col tampone.

In zona arancione sono sempre consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune, mentre gli spostamenti verso altri Comuni della stessa Regione e verso altre Regioni sono consentiti a chi non ha il green pass solo per ragioni di necessità, da motivare mediante autocertificazione. Chi possiede il green pass base e quello rafforzato, invece, può muoversi liberamente all’interno e fuori dalla Regione. Fa eccezione la regola sugli spostamenti da Comuni di massimo 5mila abitanti verso altri Comuni entro i 30 chilometri, eccetto i capoluoghi di provincia: in questo caso lo spostamento è consentito per tutti. Il servizio di scuolabus è regolarmente garantito a tutti.

In zona arancione, diventerà obbligatorio il green pass rafforzato anche per il servizio di ristorazione, all’aperto e al chiuso, per chi alloggia nelle strutture alberghiere e per gli esterni.

EUROPA: per viaggiare serve il Green Pass?

Per garantire la sicurezza degli spostamenti, l’UE ha concordato un approccio comune alle restrizioni alla libera circolazione. In base alla situazione epidemiologica (tasso di infezione) i vari paesi vengono suddivisi in zone, in base a questa classificazione le restrizione ai viaggi per turismo saranno differenti e, di conseguenza, anche i documenti necessari per poter viaggiare. Poiché ogni paese può adottare norme più o meno stringenti per l’ingresso, anche in baso allo stato di provenienza, prima di partire consulta sempre i siti governativi per avere le informazioni più aggiornate.

L’Italia adotta la propria classificazione nazionale delle zone a rischio (A, C, E, D ecc ecc), per cui le restrizioni di viaggio per l’Italia non si basano sulla mappa comune dell’UE. Con l’ordinanza del 14/12/2021, è stato disposto che, anche coloro che arrivano dai Paesi in Elenco Cvaccinati o meno, dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore, insieme a green pass da vaccinazione o guarigione e passenger locator form. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

Paesi Elenco A (San Marino e Città del Vaticano)

L’ordinanza del Ministero della Salute del 14/12/2021 dispone, fino al 31/01/2022, che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

Paesi Elenco C

Gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, ma è sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Ricorda sempre di controllare le fonti ufficiali ViaggiareSicuri o Covid-19 – Viaggiatori (salute.gov.it) e i siti governativi del paese di riferimento.

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 14/12/2021, valida fino al 31/01/2022, dispone misure obbligatorie per chi rientra/fa ingresso in Italia dopo aver soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in o più Stati dell’elenco C (clicca per la lista aggiornata dei paesi).

Chi rientra/fa ingresso in Italia da questi Paesi dovrà rispettare i seguenti 3 obblighi:
1 – prima del proprio ingresso in Italia, compilare il modulo PLF in formato digitale, sul sito https://app.euplf.eu, seguendo la procedura indicata e scegliendo l’Italia come paese di destinazione;
2 – disporre della certificazione verde COVID-19 rilasciata in seguito a completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione;
3- disporre anche della certificazione di essersi sottoposti, a un tampone molecolare risultato negativo, nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, o a un tampone antigenico rapido risultato negativo, nelle 24 ore precedenti all’ingresso in Italia.

Per chi non possiede la Certificazione Verde a seguito di vaccino o guarigione, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
– sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente) presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 5 giorni;
– effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento. 

I bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

L’ordinanza del Ministero della Salute del 14/12/2021 dispone, fino al 31/01/2022, particolari misure per i soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

Tutti coloro che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, hanno soggiornato/transitato in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro), devono rispettare i seguenti 3 obblighi:
1- prima del proprio ingresso in Italia, compilare il modulo PLF in formato digitale, collegandosi al sito https://app.euplf.eu/, scegliendo l’Italia come paese di destinazione;
2- disporre della Certificazione verde COVID-19, rilasciata in seguito a completamento del ciclo vaccinale o in seguito a guarigione da COVID-19:
3- disporre anche della certificazione di essersi sottoposti, a un tampone molecolare risultato negativo, nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, o a un tampone antigenico rapido risultato negativo, nelle 24 ore precedenti all’ingresso in Italia.

In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
– sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente) presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 5 giorni.
– effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento. 

EXTRA EU: dove posso viaggiare?

Corridoi turistici Covid Free

Con Ordinanza 28 settembre 2021, il Ministro della Salute ha autorizzato i “CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE”. L’Ordinanza è in vigore dal 30 settembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022.

Cosa sono e verso quali paesi sono operativi?

Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di VIAGGI TURISTICI CONTROLLATI, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza. Se il viaggio che si intende effettuare NON RIENTRA nella tipologia di “Corridoio turistico Covid-free”, continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell’Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia). 

I “Corridoi turistici Covid-free” al momento sono operativi verso: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam)

Chi può avvalersi di questi corridoi?

Sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati, ESCLUSIVAMENTE i viaggiatori muniti di certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in alternativa certificazione di avvenuta guarigione. Il viaggiatore inoltre DEVE:

  • sottoporsi a un test molecolare o antigenico nelle quarantotto (48) ore precedenti la partenza;
  • se la permanenza all’estero supera i sette (7) giorni, sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico in loco;
  • prima di rientrare in Italia è necessario sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
  • all’arrivo in aeroporto in Italia, è necessario sottoporsi a ulteriore test molecolare o antigenico.

Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Per saperne di più VAI ALL’ARTICOLO DEDICATO AI CORRIDOI COVID-FREE

All’ingresso in Italia

Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021, in base all’Ordinanza 29 luglio 2021 e all’Ordinanza 28 agosto 2021, all’ingresso/rientro in Italia, è obbligatorio:

  1. Compilare un formulario on-line di localizzazione;
  2. Presentare la certificazione verde COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente riconosciuta in Italia;
  3. Presentare un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia. Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per gli ingressi dal Regno Unito.

In caso di mancata presentazione delle certificazioni indicate ai punti 2 e 3, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l’indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.

Prima di intraprendere qualsiasi viaggio, anche nell’ambito di “Corridoi turistici Covid-free”, raccomandiamo di consultare la Scheda Paese di ViaggiareSicuri relativa alla destinazione prescelta, di registrare il proprio viaggio sul portale DoveSiamoNelMondo.it e scaricare l’applicazione per dispositivi mobili “Unità di Crisi”.

Paesi dell’elenco D

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l’ingresso in Italia, senza isolamento fiduciario di cinque giorni:

  • compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia in modalità digitale o cartacea. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore.
  • disporre della certificazione di essersi sottoposti, a un tampone molecolare risultato negativo, nelle 72 ore precedenti, o a un tampone antigenico rapido risultato negativo, nelle 24 ore precedenti.
  • presentare la Certificazione COVID-19, o certificato equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione.

In caso di mancata presentazione della certificazione indicata al punto 2, è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di:
– sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente) presso l’indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 5 giorni;
– effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di isolamento. 

Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione. Tuttavia ciò non esclude che alcuni di questi Paesi possano porre dei limiti all’ingresso. (clicca per la lista aggiornata dei paesi)

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